CAPO I
ALTRE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
Art. 168
Sedi regionali
(programma 0.1.4.)
1. È revocata la quota di lire 10.000 milioni per l'anno 1995, autorizzata con l'
articolo 58 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 169
Sedi regionali.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 0.1.4.)
2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 170
Sistema informativo del libro fondiario
(programma 0.5.1.)
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.400 milioni fa carico al capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 171
Attività statistica
(programma 0.5.1.)
1.
Nell'ambito dell'attività statistica prevista dal regolamento di organizzazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), l'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire per:
a) lo svolgimento di indagini e rilevazioni anche per l'acquisizione di conoscenze in merito alla realtà sociale, economica e territoriale della regione, sia direttamente che mediante stipula di convenzioni con enti, istituti e centri di ricerca;
b) l'acquisizione di dati, incluso il relativo software operativo, dall'ISTAT e da altri enti, istituti e centri di ricerca specializzati.
2. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
3. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 1950 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 9, comma 15, L. R. 2/2006
Art. 172
Vigili del fuoco volontari
(programma 4.1.1.)
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 8623 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 173
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 77, comma 2, L. R. 7/2000
Art. 174
Spese per materiale informativo connesse agli
adempimenti del sostituto di dichiarazione d'imposta
(programma 0.1.4.)
1. Per gli adempimenti di natura fiscale, previdenziale e finanziaria della Ragioneria generale, nonché per le esigenze connesse all'attività di consulenza giuscontabile, economica e finanziaria, è autorizzato il pagamento delle spese per l'acquisto di pubblicazioni specialistiche e materiale informativo ivi compresi moduli e formulari ed altresì di libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line mediante l'apertura di credito a favore del Dirigente del servizio del controllo sugli atti del personale e connessi adempimenti fiscali e previdenziali, in forza degli articoli 56 e seguenti del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per gli adempimenti previsti dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 10 milioni fa carico al capitolo 1137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 14/1994
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 49, L. R. 2/2000
3Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 49, L. R. 2/2000
Art. 175
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 29, comma 1, lettera c), L. R. 9/2009
Art. 176
1. Per la definizione di situazioni pregresse, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare agli aventi diritto le somme dovute, in conseguenza di provvedimenti di organi giurisdizionali o in via di autotutela, a titolo di contributo per gli interventi previsti dagli articoli 31 e 33 della
legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.
2. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 91.803.916, suddivisa in ragione di lire 86.703.916 per l'anno 1994 e di lire 2.550.000 per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
3. Il predetto onere complessivo di lire 91.803.916 fa carico al capitolo 3305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 177
Ripristino somme disimpegnate
su fondi statali vincolati
(programma 1.5.3.)
2. Il predetto onere di lire 920.270.000 fa carico al capitolo 3849 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 178
Interventi nel settore sanitario.
Ripristino di somme inviate in economia
(programma 2.1.1.)
2. Il predetto onere di lire 90 milioni fa carico al capitolo 4375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 179
( ABROGATO )
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 74 bis, L. R. 23/2013
2Articolo abrogato da art. 1, comma 10, lettera b), L. R. 7/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 180
( ABROGATO )
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 14/1994
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 181
Ripristino di somme destinate ad anticipazioni di contributi
comunitari
e statali per progetti di vallicoltura e molluschicoltura
(programma 3.2.5.)
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 7662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 182
Finanziamento all'Ente regionale per lo sviluppo
dell'artigianato.
Ripristino somme inviate in economia
(programma 3.3.2.)
2. Il predetto onere di lire 80 milioni fa carico al capitolo 8013 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994 - 1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 183
1.
Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, in ordine alla definizione di situazioni pregresse, è autorizzato, nell'anno 1994, un limite di impegno, le cui annualità sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 21.984.000 per l'anno 1994;
b) lire 7.328.000 per l'anno 1995.
2. L'onere complessivo di lire 29.312.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Al predetto onere di lire 29.312.000 si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8960 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti.