Art. 22
Comitato interdipartimentale in
materia di lavoro
(programma 1.2.2.)
1. I finanziamenti assegnati dagli articoli 34, 35, 36, 39, 44, 47, 48, 54, 55, 82, 108 e 110 costituiscono, anche singolarmente, risorse finalizzate oltre che al perseguimento degli interessi pubblici promossi e tutelati dalle singole leggi di settore, al mantenimento della base occupazionale.
3. Il Comitato interdipartimentale definisce per gli interventi di cui al comma 1, una o più direttive intersettoriali concernenti criteri e priorità finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Le direttive sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, alla cooperazione e all'artigianato sentito il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia del lavoro e integrano per il triennio 1994-1996, relativamente agli interventi di cui al comma 1, i criteri adottati ai sensi dell'
articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.
4. Qualora per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi o comunque denominati, si procede alla convocazione di una conferenza di servizi ai sensi dell'
articolo 23 della legge regionale n. 29/1992.
5. Le Direzioni regionali competenti agli interventi di cui al comma 1 inviano trimestralmente alla Agenzia regionale del lavoro una relazione sugli interventi realizzati con i finanziamenti indicati al comma 1 nella quale sono indicate le ricadute sull'occupazione che si prevedono dall'attuazione di detti interventi.
6. L'Agenzia regionale del lavoro presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sugli effetti delle azioni promosse nell'anno ai sensi del presente articolo sull'occupazione.
Note:
1La menzione all' Agenzia regionale del lavoro si intende riferita all' Agenzia regionale per l' impiego, come previsto dall' articolo 79 della L.R. 1/98.