Art. 218
Limitazione dell'operatività di leggi regionali
nel settore dell'industria
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2000, non è ammessa la presentazione alla Direzione regionale dell'industria di domande intese ad ottenere gli interventi contributivi previsti dalle seguenti normative:
a) dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25;
b) dal Capo III della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30.
3. Le domande presentate alla Direzione regionale dell'industria, tendenti ad ottenere i benefici di cui alla
legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, restano valide purché presentate antecedentemente alla data del 31 dicembre 1993.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 175, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 175, comma 2, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 175, comma 3, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
4Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 16/1996
5Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 2, L. R. 16/1996
6Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 11/1999
7Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 11/1999