Art. 21
Conferimento straordinario al Fondo regionale per la
protezione civile
per interventi nel settore ambientale
(programma 1.2.2.)
2. I progetti di cui al comma 1 possono essere presentati dai soggetti indicati dall'
articolo 10 della legge regionale n. 64/1986 e possono riguardare opere o servizi di prevenzione dei danni al patrimonio ambientale, di manutenzione o di sistemazione di opere idraulico- forestali, di prevenzione di calamità naturali quali i dissesti franosi in prossimità di centri abitati, di infrastrutture viarie e di reti tecnologiche ovvero di adeguamento di opere civili alle prescrizioni della normativa vigente in materia di sicurezza.
3. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla protezione civile, di concerto con l'Assessore all'ufficio di piano e con l'Assessore all'ambiente, determina i criteri di riparto dei fondi di cui al comma 1 ed approva le direttive di attuazione degli interventi, aventi ad oggetto le modalità per la redazione dei progetti.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1994.
5. L'onere di lire 10 miliardi fa carico al capitolo 4156 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.