Art. 202
2. Per quanto concerne i finanziamenti ed i contributi concessi dall'1 gennaio 1987, la relativa imposta sul valore aggiunto dovuta dagli enti di cui al comma 1, può essere reimpiegata, qualora rimborsata dall'amministrazione finanziaria, in altre opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché per manutenzione di opere, di impianti e di attrezzature fisse o mobili, e per altre iniziative comunque finalizzate al conseguimento dei fini istituzionali degli enti stessi.
3.
I lavori e le iniziative di cui al comma 2 possono concernere in particolare:
a) la costruzione di nuove opere infrastrutturali;
b) l'adeguamento ed il miglioramento di opere preesistenti;
c) l'acquisto di attrezzature e mezzi meccanici;
d) la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere ed attrezzature;
e) l'acquisto di aree;
f) il pagamento di cauzioni, di canoni demaniali e similari;
g) il pagamento di maggiori oneri per spese tecniche e generali;
h) l'acquisto e la sistemazione degli uffici degli enti.
4. La dimostrazione dell'avvenuto reimpiego delle somme recuperate deve avvenire entro il 31 dicembre 1995 per quanto concerne le somme recuperate entro il 31 dicembre 1993, ed entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui il recupero è avvenuto per quanto concerne le somme recuperate a partire dall'1 gennaio 1994.
Note:
1Articolo interpretato da art. 47, comma 1, L. R. 13/1998
2Comma 1 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002