Art. 2
Trasferimenti alle Province
(programma 0.6.2.)
1.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), alle Province è assegnata la somma complessiva di lire 48.000 milioni, suddivisa in ragione di:
a) lire 27.000 milioni ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, ivi compresi gli oneri relativi al personale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 5 e quelli previsti dalla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14;
b) lire 21.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale n. 10/1988, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, relativamente agli interventi ed alle iniziative dirette per investimenti.
2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 27.000 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 27.000 milioni fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 21.000 milioni per l'anno 1994.
5. Il predetto onere di lire 21.000 milioni fa carico al capitolo 1782 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 46, comma 4, L. R. 13/1998