Art. 136
Nuove tecniche di gestione aziendale, attività promozionale
e di penetrazione commerciale
(programma 3.2.1.)
2. Il predetto onere complessivo di lire 900 milioni fa carico al capitolo 7258 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. La spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata relativamente all'anno 1994 dall'
articolo 72, comma 3 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 e, relativamente all'anno 1995, autorizzata per lire 200 milioni dall'
articolo 53 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e rideterminata per l'anno medesimo per 300 milioni con l'
articolo 101, comma 1, della predetta legge regionale n. 1/1993, è ridotta dell'importo complessivo di lire 800 milioni, suddivisi in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Il predetto onere complessivo di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 7273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
7. Il predetto onere di lire 450 milioni fa carico al capitolo 7288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. È revocata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995, così rideterminata dall'articolo 101, comma 3, della legge regionale n. 1/1993, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 7289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
9. La spesa di lire 350 milioni autorizzata per l'anno 1994 con l'
articolo 68, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta di lire 100 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7290 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
10. È revocata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata per la quota di lire 500 milioni relativa all'anno 1994 dall'
articolo 73 della legge regionale n. 4/1992, e rideterminata per la quota di lire 500 milioni relativa all'anno 1995 con l'articolo 101, comma 4, della legge regionale n. 1/1993, a carico del capitolo 7291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.