Art. 112
Credito e opere di miglioramento fondiario
(programma 3.1.2.)
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2023.
3. L'onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6361 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2023 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli articoli 43 e 44 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.200 milioni per l'anno 1994 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
6. Il predetto onere complessivo di lire 4.200 milioni fa carico al capitolo 6362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.