LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 1994, n. 21

Provvedimento urgente di variazione al Bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  28/12/1994
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 Finanziamenti integrativi per la spesa sanitaria
1. Per le finalità previste dall'articolo 23 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'anno 1995 agli enti che esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale ulteriori finanziamenti integrativi sino alla concorrenza di lire 50.000 milioni in relazione al maggior fabbisogno per l'anno 1994.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 vengono concessi secondo le modalità previste dall'articolo 23, comma 2 della legge regionale n. 5/1994.