LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 marzo 1993, n. 8

Norme di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento nel settore industriale. Modifica della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, in materia di sviluppo turistico delle aree montane.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  27/03/1993
Materia:
220.01 - Industria
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Art. 7
 Modifiche degli articoli 8 e 9 della legge regionale
31 ottobre 1987, n. 35
1. Al comma 5 dell' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole << entro trenta giorni dalla richiesta della Direzione regionale dell'industria >> sono aggiunte le parole << o dell' Ente per lo sviluppo dell' artigianato (ESA), >>.
2.
Il comma 1 dell' articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è sostituito dal seguente:
<< 1. L' Amministrazione regionale promuove iniziative aventi ad oggetto la realizzazione di fabbricati idonei ad accogliere uno o più laboratori artigiani, eventualmente dotati di infrastrutture e impianti a servizio comune dei laboratori stessi. >>.

3.
Il comma 3 dell' articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è sostituito dal seguente:
<< 3. Il programma di investimenti di cui al comma 2, con le relative previsioni di spesa, adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società finanziaria medesima viene trasmesso alla Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell' artigianato per l' approvazione e la conseguente concessione del contributo regionale. >>.