LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 marzo 1993, n. 8

Norme di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento nel settore industriale. Modifica della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, in materia di sviluppo turistico delle aree montane.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/03/1993
Materia:
220.01 - Industria
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Art. 2
 Modifiche dell' articolo 2 della legge regionale
5 agosto 1966, n. 18
1. La lettera b) del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, è sostituita dalla seguente:
<< b) che lo statuto della costituenda Società finanziaria riservi all' Assemblea la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione e che la nomina del Presidente del Collegio sindacale sia riservata alla Giunta regionale; >>.

2. La lettera c) del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, come sostituita dall'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è sostituita dalla seguente:
<< c) che le partecipazioni della costituenda Società finanziaria, previste alla lettera a) del primo comma dell' articolo 1, non superino la misura del trentacinque per cento del capitale delle singole società di cui essa venga a far parte e che nel contempo non vi sia partecipazione allo stesso capitale da parte di altre società con partecipazione azionaria della stessa Finanziaria regionale Friulia SpA. Tale limite può essere elevato sino al quarantanove per cento quando si tratti di società cui partecipino, in misura non inferiore al venti per cento del capitale sociale, anche enti pubblici od enti privati dai primi controllati. Le partecipazioni possono superare i predetti limiti qualora le stesse riguardino società finanziarie o di servizio alle imprese che perseguano finalità analoghe o affini allo scopo previsto dal primo comma dell' articolo 1. Le partecipazioni di cui all' articolo 1, primo comma, lettera a), n. 2), possono essere assunte anche qualora nel capitale sociale della società mista operante all' estero sia presente altra società già partecipata dalla Friulia sempre che la partecipazione di quest' ultima si mantenga entro i sopra descritti limiti del trentacinque e del quarantanove per cento, tenuto conto anche della quota che la Friulia viene ad assumere indirettamente tramite la società già partecipata; la medesima deroga si applica anche nei confronti delle società presenti nel capitale sociale di imprese cui partecipi la Friulia e che gestiscano centrali per la produzione di energia elettrica destinata ad essere utilizzata dalle predette società; >>.

3.
Il secondo comma dell' articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, come aggiunto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è sostituito dal seguente:
<< L' obbligo di smobilizzo di cui all' articolo 1, primo comma, lettera a), non si applica alla partecipazione nelle società di cui alla lettera c) del primo comma, svolgenti attività creditizia o finanziaria o di servizio alle imprese, a prescindere anche dall' entità percentuale di tale partecipazione. >>.

4. Entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale promuove, nel rispetto delle modalità previste dal codice civile, l' adeguamento dello statuto della Società di cui alla legge regionale n. 18/66 alle disposizioni previste dal presente articolo.