LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 marzo 1993, n. 8

Norme di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento nel settore industriale. Modifica della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, in materia di sviluppo turistico delle aree montane.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/03/1993
Materia:
220.01 - Industria
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Art. 18
 Norme finanziarie
1. Per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificato dall' articolo 7, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - è istituito - alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 8050 (2.1.236.3.10.23) con la denominazione << Contributi una tantum alla Friulia-Lis SpA per l' acquisizione, la trasformazione o la realizzazione di fabbricati idonei ad accogliere laboratori artigiani, ivi compresi i fabbricati dotati di infrastrutture ed impianti >> e con lo stanziamento, in termini di competenza ed in termini di cassa, di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7278 dello stato di previsione precitato.
4. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 11 fanno carico al capitolo 7593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.