LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 marzo 1993, n. 8

Norme di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento nel settore industriale. Modifica della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, in materia di sviluppo turistico delle aree montane.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/03/1993
Materia:
220.01 - Industria
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Art. 17
 Modifica della legge regionale
30 dicembre 1985, n. 56
1. La lettera b) del primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, come modificato dall' articolo 9 della legge regionale 8 luglio 1991, n. 26, è sostituita dalla seguente:
<< b) che lo statuto della costituenda Società riservi all' Assemblea la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione e che la nomina del Presidente del Collegio sindacale sia riservata alla Giunta regionale; >>.

2. Entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale promuove, nel rispetto delle modalità previste dal codice civile, l' adeguamento dello statuto della Società di cui alla legge regionale n. 56/85 alle disposizioni previste dal comma 1.