LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 marzo 1993, n. 8

Norme di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento nel settore industriale. Modifica della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, in materia di sviluppo turistico delle aree montane.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/03/1993
Materia:
220.01 - Industria
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Art. 11
 Decorrenza dell' applicazione dell' articolo 15, comma 2,
lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47
1. Le disposizioni di cui all' articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come da ultimo modificato dall' articolo 10 della presente legge, si applicano anche agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dello stesso articolo 15 in corso di realizzazione alla data del 1 gennaio 1992.
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, le domande di contributo debbono essere presentate alla Direzione regionale dell' industria entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.