LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 marzo 1993, n. 8

Norme di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento nel settore industriale. Modifica della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, in materia di sviluppo turistico delle aree montane.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/03/1993
Materia:
220.01 - Industria
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Art. 1
 Modifiche dell' articolo 1 della legge regionale
5 agosto 1966, n. 18
1. Il numero 2 della lettera a) del primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, come sostituito dall' articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è sostituito dal seguente:
<< 2) qualora si tratti di società miste operanti all' estero, nelle quali siano interessate imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nel territorio regionale, con una partecipazione non inferiore al cinquanta per cento, tenuto conto anche di quella della società finanziaria di cui alla presente legge, nonché della quota eventualmente intestata ad altre società finanziarie istituite con legge dello Stato o della Regione o ad altri organismi previsti dai programmi di intervento della Comunità Economica Europea; >>.

2. La lettera c) del primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, è sostituita dalla seguente:
<< c) mediante assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa alle imprese. >>.