Art. 8
(Programmazione e realizzazione di aree attrezzate)
1. Per l'attuazione delle iniziative progettuali previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), l'Amministrazione regionale, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 2, concede un contributo alle Comunità montane, agli enti locali, ai loro consorzi e ai Consorzi di sviluppo industriale, sulla base dei criteri di accesso e delle priorità strategiche individuate con regolamenti di attuazione, nella misura massima del 100 per cento.
2.
Qualora l'attuazione delle iniziative progettuali previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), richieda la partecipazione di una pluralità di beneficiari, il Presidente della Regione promuove la stipula di accordi di programma, ai sensi dell'
articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Le Comunità montane, gli altri enti locali, i loro consorzi e i Consorzi di sviluppo industriale possono provvedere all'esecuzione delle opere di apprestamento delle aree attrezzate individuate nelle iniziative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), compresa l'eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione, nonché alla gestione delle aree medesime, mediante affidamento in concessione a società o a consorzi costituiti tra imprese ed enti locali.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 173, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 77, L. R. 22/2007
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 1, comma 2, L. R. 11/2009
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 11, L. R. 12/2009
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 98, L. R. 24/2009
6Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 35, L. R. 12/2010
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 37, L. R. 12/2010 nel testo modificato da art. 141, comma 1, L. R. 17/2010
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 60, L. R. 22/2010
9Articolo sostituito da art. 73, comma 1, L. R. 7/2011
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 52, L. R. 11/2011
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 54, L. R. 11/2011
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 56, L. R. 11/2011
13Vedi anche quanto disposto dall'art. 73, comma 1 bis, L. R. 7/2011
14Integrata la disciplina del comma 1 da art. 78, comma 1, lettera i bis), L. R. 7/2011
15Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 2, comma 45, L. R. 27/2012
16Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 52, L. R. 23/2013
17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 79, L. R. 27/2014
18Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 88, L. R. 27/2014
Art. 9
Interventi a favore dei poli turistici e dell' agriturismo
1. Al fine di promuovere la valorizzazione dei poli turistici invernali, attraverso la realizzazione di opere e infrastrutture a servizio delle piste da discesa e degli impianti sciistici, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Promotur SpA un contributo straordinario di lire 8.750 milioni.
1 bis. In deroga alle disposizioni di cui alla
legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dal comma 1, avviene sulla base di un programma di investimenti approvato dalla Giunta regionale e secondo criteri stabiliti dalla Giunta medesima.
4. Alla ripartizione dei finanziamenti straordinari di cui al comma 3, si provvede, secondo le modalità indicate dalle norme ivi richiamate, sulla base di apposite direttive assunte dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla programmazione, d' intesa con l' Assessore all' agricoltura e con l' Assessore al commercio e turismo.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 19/1995
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 1, L. R. 16/1996
3Parole soppresse al comma 1 da art. 27, comma 2, L. R. 16/1996
Art. 14
Altri interventi per iniziative a servizio della
popolazione residente nei territori montani svantaggiati
1. Al fine di assicurare la continuità del servizio telefonico pubblico nelle aree montane svantaggiate, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere una parte degli oneri finanziari inerenti ai costi di mantenimento delle cabine telefoniche stradali ubicate nelle località e frazioni periferiche e disagiate, stipulando a tale scopo apposita convenzione con la Società italiana per l' esercizio delle Telecomunicazioni (SIP).
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni suddivisi in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1993 e di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
Art. 16
Contributo straordinario alla Comunità montana
del Canal del Ferro-Val Canale
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana del Canal del Ferro-Val Canale un contributo straordinario di lire 100 milioni per l'esercizio 1994, al fine di predisporre uno studio generale relativo ai problemi economici di valenza internazionale quali: l' internazionalizzazione della foresta di Tarvisio e del Museo di archeologia mineraria di Cave del Predil, delle acque termali di Malborghetto e del Centro turistico di Sella Nevea e Pramollo e il ruolo internazionale di Pontebba nel campo dei trasporti.
Note:
1Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.
2Articolo interpretato da art. 3, comma 16, L. R. 13/2000