LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 febbraio 1993, n. 5

Proroga delle attribuzioni straordinarie del Presidente della Giunta regionale in materia di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 nonché la modifica di alcune disposizioni normative di intervento nelle zone terremotate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/02/1993
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 2, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 1, comma 2, L. R. 8/1996 con effetto, ex articolo 4 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
3Integrata la disciplina del comma 3 da art. 1, comma 2, L. R. 8/1996 con effetto, ex articolo 4 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
4La menzione di personale di staff di cui all' articolo 31 della L.R. 7/88 si intende riferita agli incarichi di funzioni dirigenziali di cui agli articoli 53 e 54 della L.R. 18/96, come previsto dall' articolo 55 della medesima L.R. 18/96.
5Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).