LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 giugno 1993, n. 49

Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1993
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

TITOLO VII
 NORME A SOSTEGNO DEL LAVORO DOMESTICO
Art. 24
 
1. In attesa dell' approvazione della legge nazionale a tutela del lavoro domestico, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ad assicurare contro i rischi infortunistici domestici, le persone che svolgano esclusivamente lavoro domestico e che ne facciano domanda.
2. L' assicurazione di cui al comma 1 è riservata ai soggetti:
a) che non siano titolari di redditi propri superiori a quindici milioni annui;
b) che non appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo sia superiore a quaranta milioni annui;
c) che non siano iscritti ad altro titolo all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;
d) che assumano a proprio carico una quota degli oneri assicurativi pari ad un terzo e la versino direttamente all'impresa di assicurazione vincitrice della licitazione di cui al comma 3.
(1)
3. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede all' espletamento di una licitazione privata fra istituti e compagnie assicurative.
4.All'individuazione dei beneficiari dell'assicurazione si provvede sulla base di criteri determinati ai sensi dell' articolo 21, comma 1, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 34/1996 con effetto dall' 1 gennaio 1997.
Art. 25
 
1. Nell' ambito degli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 5 e 8 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, nonché dalla legge regionale 11 maggio 1987, n. 12, la Regione può riservare un' aliquota non superiore al cinque per cento delle risorse finanziarie stanziate per il sostegno a piani di impresa nell' area del lavoro in cooperazione e a progetti di cooperative, sulla base del programma triennale di cui all' articolo 2 della legge regionale n. 32/1985, per le cooperative formate da persone casalinghe.
2. Sono considerate persone casalinghe coloro che esercitano il lavoro casalingo in modo esclusivo, che non godono di redditi da lavoro dipendente ed autonomo e che non dispongono di aiuto domestico continuativo retribuito.