Art. 24
1. In attesa dell' approvazione della legge nazionale a tutela del lavoro domestico, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ad assicurare contro i rischi infortunistici domestici, le persone che svolgano esclusivamente lavoro domestico e che ne facciano domanda.
2.
L' assicurazione di cui al comma 1 è riservata ai soggetti:
a) che non siano titolari di redditi propri superiori a quindici milioni annui;
b) che non appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo sia superiore a quaranta milioni annui;
c) che non siano iscritti ad altro titolo all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;
d) che assumano a proprio carico una quota degli oneri assicurativi pari ad un terzo e la versino direttamente all'impresa di assicurazione vincitrice della licitazione di cui al comma 3.
3. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede all' espletamento di una licitazione privata fra istituti e compagnie assicurative.
4.All'individuazione dei beneficiari dell'assicurazione si provvede sulla base di criteri determinati ai sensi dell' articolo 21, comma 1, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 34/1996 con effetto dall' 1 gennaio 1997.
Art. 25
2. Sono considerate persone casalinghe coloro che esercitano il lavoro casalingo in modo esclusivo, che non godono di redditi da lavoro dipendente ed autonomo e che non dispongono di aiuto domestico continuativo retribuito.