LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 giugno 1993, n. 49

Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1993
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

TITOLO V
 PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010 , a decorrere dall' 1 gennaio 2011.
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 16/1996
2Articolo abrogato da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010 , a decorrere dall' 1 gennaio 2011.
Art. 20 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 16/1996
2Comma 7 sostituito da art. 17, comma 2, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3Comma 7 bis aggiunto da art. 17, comma 2, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
4Comma 7 abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 6/2004
5Comma 7 bis abrogato da art. 6, comma 3, L. R. 6/2004 , a decorrere dall'approvazione dei provvedimenti relativi al tutore dei minori di cui all'art. 6, comma 1, L.R. 6/2004.
6 Con deliberazione dell'U.P. del Consiglio regionale 16 giugno 2005, n. 148, si è provveduto all'istituzione dell'"Ufficio di supporto all'attivita' del tutore dei minori" e a determinarne la dotazione organica. Pertanto il comma 7 bis del presente articolo e' abrogato a decorrere dal 6 luglio 2005.
7Articolo abrogato da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010 , a decorrere dall' 1 gennaio 2011.
Art. 20 ter

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 16/1996
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 35, L. R. 9/2008
3Articolo abrogato da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010 , a decorrere dall' 1 gennaio 2011.
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 11/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 43, comma 1, L. R. 7/2010
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 3, L. R. 11/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 43, comma 1, L. R. 7/2010
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 35, L. R. 9/2008
4Articolo abrogato da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010 , a decorrere dall' 1 gennaio 2011.
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010 , a decorrere dall' 1 gennaio 2011.
Art. 22 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 6/2004
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 50, comma 2, L. R. 7/2010
3Articolo abrogato da art. 52, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010 , a decorrere dall' 1 gennaio 2011.
Art. 22 ter

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 6/2004
2Articolo abrogato da art. 52, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010 , a decorrere dall' 1 gennaio 2011.