LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 giugno 1993, n. 49

Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1993
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 8
 
1. Nell' ambito del Servizio del consultorio familiare, previsto dalla legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, è assicurata la consulenza familiare orientata a promuovere la valorizzazione personale e sociale della maternità e della paternità, la corresponsabilità educativa dei genitori e la solidarietà sociale.
2. Le Unità sanitarie locali stipulano convenzioni per assicurare, per il tramite dei consultori, la consulenza giuridica gratuita in ordine al diritto familiare.
3. Le Unità sanitarie locali assicurano gratuitamente ai minori, tramite i consultori familiari, gli interventi e le prestazioni specialistiche ambulatoriali, rientranti nei compiti istituzionali dei consultori o collegate alle finalità consultoriali, che siano inerenti alla maternità ed alla fecondità.