LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 giugno 1993, n. 49

Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1993
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 4
 
 
1.
Il primo comma dell'articolo 54 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< L' Istituto nei propri programmi di intervento deve prevedere la realizzazione di alloggi di superficie utile inferiore a mq. 60 - in una quota, non inferiore al quindici per cento dei programmi, computata su base annua - da assegnare in favore di giovani coppie, di persone sole con minori a carico, di giovani accolti in istituti assistenziali ovvero in favore di persone anziane. >>.

2. Tra i criteri per l' individuazione dei beneficiari degli interventi di edilizia agevolata, che la Giunta regionale determina ai sensi dell' articolo 21, comma 1, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, vanno considerate le esigenze delle coppie giovani che intendono formare una famiglia, delle persone sole con minori a carico o delle persone anziane.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.