LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 giugno 1993, n. 49

Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1993
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 3
 
1. Al fine di favorire le coppie giovani che intendono formare una famiglia l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni di istituti di credito aventi sede in regione, purché le stesse siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l' interesse che viene autorizzato dalla Banca d' Italia.
2. La provvista di cui al comma 1, integrata da ulteriore provvista resa disponibile dagli istituti di cui al comma 1 in quantità non inferiore a quella di provenienza regionale è finalizzata alla concessione di mutui a tassi agevolati per una durata non superiore a cinque anni a favore di coppie giovani.
3. Si intende per coppia giovane quella i cui componenti non superino i trentacinque anni di età.
4. I mutui bancari di cui al comma 2 richiesti da coppie che, in base al reddito, non possono accedere ai mutui stessi per insufficienti garanzie usufruiscono della garanzia fidejussoria della Regione per il rimborso integrale del capitale e degli interessi dovuti, ivi compresi gli oneri accessori.
5. La garanzia di cui al comma 4 è automaticamente concessa all'atto della stipula del contratto di mutuo; la garanzia stessa è prestata in via solidale ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile, con esclusione del beneficio della preventiva escussione previsto dal secondo comma dell'articolo 1944 del codice civile, nonché con rinuncia al beneficio del termine di cui al primo comma dell'articolo 1957 del codice civile.
6. Le disposizioni dei commi 2, 4 e 5 si applicano anche alle persone sole con minori a carico.
7. Per l'attuazione degli interventi previsti dai commi 2, 4 e 5 la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all' assistenza sociale, di concerto con l'Assessore alle finanze, stipula apposite convenzioni con istituti di credito.
8. Le convenzioni di cui al comma 7 stabiliscono, in particolare:
a) l' entità del capitale da destinare ai mutui agevolati, sia di provenienza regionale che bancaria;
b) l' indicazione degli istituti di credito che concorrono alla formazione della provvista;
c) il tasso agevolato da applicare alle operazioni di mutuo e la durata dei mutui stessi, nel rispetto del limite di cui al comma 2;
d) le modalità di formulazione della graduatoria delle domande e di concessione dei mutui agevolati.
9. Il riparto delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi previsti viene effettuato assicurando la priorità alle coppie giovani ed alle persone sole con minori a carico.
10. Il matrimonio è la condizione necessaria per l' erogazione degli interventi di cui ai commi 2, 4 e 7 alle coppie giovani.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 3/1995
2Comma 5 sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 3/1995