LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 giugno 1993, n. 49

Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1993
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 24
 
1. In attesa dell' approvazione della legge nazionale a tutela del lavoro domestico, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ad assicurare contro i rischi infortunistici domestici, le persone che svolgano esclusivamente lavoro domestico e che ne facciano domanda.
2. L' assicurazione di cui al comma 1 è riservata ai soggetti:
a) che non siano titolari di redditi propri superiori a quindici milioni annui;
b) che non appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo sia superiore a quaranta milioni annui;
c) che non siano iscritti ad altro titolo all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;
d) che assumano a proprio carico una quota degli oneri assicurativi pari ad un terzo e la versino direttamente all'impresa di assicurazione vincitrice della licitazione di cui al comma 3.
(1)
3. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede all' espletamento di una licitazione privata fra istituti e compagnie assicurative.
4.All'individuazione dei beneficiari dell'assicurazione si provvede sulla base di criteri determinati ai sensi dell' articolo 21, comma 1, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 34/1996 con effetto dall' 1 gennaio 1997.