LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 giugno 1993, n. 49

Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1993
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

TITOLO III
 TUTELA DELLA PROCREAZIONE E DELLA NASCITA
Art. 8
 
1. Nell' ambito del Servizio del consultorio familiare, previsto dalla legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, è assicurata la consulenza familiare orientata a promuovere la valorizzazione personale e sociale della maternità e della paternità, la corresponsabilità educativa dei genitori e la solidarietà sociale.
2. Le Unità sanitarie locali stipulano convenzioni per assicurare, per il tramite dei consultori, la consulenza giuridica gratuita in ordine al diritto familiare.
3. Le Unità sanitarie locali assicurano gratuitamente ai minori, tramite i consultori familiari, gli interventi e le prestazioni specialistiche ambulatoriali, rientranti nei compiti istituzionali dei consultori o collegate alle finalità consultoriali, che siano inerenti alla maternità ed alla fecondità.
Art. 9
 
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale integra, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge regionale 18 luglio 1985, n. 28, i contenuti del progetto obiettivo << Tutela della salute della donna, dell' infanzia e dell' età evolutiva >> alle indicazioni dell' articolo 10. Le Unità sanitarie locali adeguano i relativi piani attuativi e assicurano i conseguenti servizi anche attraverso la rete dei consultori familiari.
2. L'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Burlo Garofolo è centro di riferimento regionale per il progetto-obiettivo di cui al comma 1.
Art. 10
 
1. L' integrazione prevista all' articolo 9 riguarda i seguenti interventi, da effettuarsi nel periodo della gravidanza:
a) la consulenza genetica preconcezionale e la diagnosi prenatale, al fine di individuare, per prevenirle, le embriopatie e le fetopatie da infezioni materne nonché le cause genetiche di malattie e malformazioni della madre e del bambino, con particolare attenzione per soggetti, categorie o coppie a rischio;
b) l' adeguata informazione alla donna ed alla famiglia sui servizi, sulle norme di igiene della gravidanza, sulle procedure in caso di parto fisiologico o complicato, sull' assistenza alla madre nel puerperio e sull' assistenza al bambino;
c) l' istituzione di corsi di preparazione psico- profilattica alla nascita;
d) la tutela delle gestanti sul luogo del lavoro, soprattutto nei riguardi dell' esposizione a sostanze tossiche, a radiazioni ionizzanti, a variazioni di pressione o di altri elementi a rischio;
e) l' assistenza, a scadenze programmate, durante la gravidanza per individuare precocemente i casi ad alto rischio e l' assistenza domiciliare alle puerpere, con priorità per i parti a rischio;
f) la predisposizione di una scheda della gravidanza che fornisca informazioni sulle principali norme igieniche, sul calendario delle visite e degli accertamenti, e che riassuma le notizie fondamentali circa il decorso della gravidanza stessa. La scheda, redatta secondo un modello unitario ed in forma atta alla elaborazione meccanografica, è messa a disposizione della donna e degli operatori che la assistono durante e dopo il parto;
g) la predisposizione di progetti sperimentali che consentano l' unitarietà dell' evento travaglio-nascita, il sostegno psico-affettivo di un familiare, l' accudimento del bambino presso la madre, la continuità dell' assistenza mediante adeguamenti strutturali ed organizzativi dei reparti di ostetricia e di ginecologia e patologia neonatale e dei punti di nascita presenti nelle strutture ospedaliere e l' idoneo utilizzo delle << equipe >> del personale di assistenza;
h) l' effettuazione programmata di visite neonatali per la diagnosi di malattie endocrine-metaboliche, per la rilevazione di malformazioni congenite e per la profilassi di infezioni ed individuazione della sieropositività.
2. Il programma di interventi di cui al comma 1 definisce altresì le modalità organizzative di prestazione degli interventi, da realizzare da parte delle Unità sanitarie locali, dei singoli ospedali, del Policlinico a gestione diretta di Udine, dell' Istituto di medicina del lavoro e degli istituti a carattere scientifico Centro di riferimento oncologico di Aviano e Burlo Garofolo di Trieste, secondo criteri di massima diffusione territoriale e di coordinamento tra i vari servizi interessati.
Art. 11
 
1. I Servizi sociali di base, in collaborazione con i consultori familiari, assicurano informazioni:
a) sui diritti spettanti alla donna in base alla legislazione statale e regionale;
b) sui servizi sociali, sanitari e assistenziali presenti nel territorio per la tutela della gravidanza e della maternità nonché sulle modalità richieste per il loro utilizzo;
c) su associazioni di volontariato o gruppi non istituzionali che operano in questo ambito;
d) sulle procedure che garantiscono i diritti dei minori anche in relazione alla legge 4 maggio 1983, n. 184, << Disciplina dell' adozione e dell' affidamento dei minori >> ed alla Convenzione dell' ONU del 20 novembre 1989 sui diritti dei minori, recepita con legge 27 maggio 1991, n. 176.
Art. 12
1. 
( ABROGATO )
(9)
2. La Regione, nell'ambito degli obiettivi del Piano socio-assistenziale, promuove, incentiva e sostiene progetti, iniziative e sperimentazioni degli Enti locali relativamente ai servizi socio-educativi per la prima infanzia tesi a:
a) potenziare l'attuale rete degli asili nido comunali pubblici in base al fabbisogno e con priorità per le aree carenti, anche attraverso convenzioni con cooperative o con altri enti privati che gestiscono strutture proprie o dell'Ente locale, assicurando servizi secondo standard qualitativi e organizzativi definiti dalla Regione;
b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
d)   ( ABROGATA )
e)   ( ABROGATA )
f)   ( ABROGATA )
2 bis. La Regione, nell'ambito delle azioni di sostegno allo sviluppo economico e sociale e alla famiglia, sostiene il potenziamento della rete degli asili nido esistenti anche attraverso l'istituzione, per iniziativa di enti pubblici, di consorzi industriali, di soggetti privati singoli o associati, di servizi educativi per bambini da 3 mesi a 3 anni in prossimità o nell'ambito dell'ambiente di lavoro dei genitori.
3. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 4/1999
2Comma 6 abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 4/1999
3Comma 7 abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 4/1999
4Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 11, L. R. 2/2000
5Articolo sostituito da art. 7, comma 14, L. R. 13/2000
6Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 59, L. R. 1/2003
7Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005 . Si veda peraltro la disciplina transitoria di cui al comma 2 del medesimo articolo.
8L'articolo rivive ad opera dell' art. 21, comma 13, L. R. 19/2006 , a seguito della modifica apportata all'art. 31, c. 1, lett. c), L.R. 20/2005.
9Comma 1 abrogato da art. 21, comma 13, L. R. 19/2006 , a seguito della modifica apportata all'art. 31, c. 1, lett. c), L.R. 20/2005.
10Parole soppresse al comma 2 da art. 21, comma 13, L. R. 19/2006 , a seguito della modifica apportata all'art. 31, c. 1, lett. c), L.R. 20/2005.
11Comma 3 abrogato da art. 21, comma 13, L. R. 19/2006 , a seguito della modifica apportata all'art. 31, c. 1, lett. c), L.R. 20/2005.
12Comma 4 abrogato da art. 21, comma 13, L. R. 19/2006 , a seguito della modifica apportata all'art. 31, c. 1, lett. c), L.R. 20/2005.
13Comma 5 abrogato da art. 21, comma 13, L. R. 19/2006 , a seguito della modifica apportata all'art. 31, c. 1, lett. c), L.R. 20/2005.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1Comma 2 sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 31/1996
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 19, comma 2, L. R. 31/1996
3Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005 . Si veda peraltro la disciplina transitoria di cui al comma 2 del medesimo articolo.
4L'articolo rivive ad opera dell' art. 21, comma 13, L. R. 19/2006 , a seguito della modifica apportata all'art. 31, c. 1, lett. c), L.R. 20/2005.
5Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 17, L. R. 19/2006
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 22, comma 1, L. R. 19/2006
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 23, comma 2, L. R. 19/2006
8Derogata la disciplina del comma 2 da art. 23, comma 1, L. R. 19/2006
9Articolo abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
10Comma 1 sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 16/2008
11Comma 1 bis aggiunto da art. 43, comma 2, L. R. 16/2008
12Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPReg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41).