LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 giugno 1993, n. 49

Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1993
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 12
1. 
( ABROGATO )
(9)
2. La Regione, nell'ambito degli obiettivi del Piano socio-assistenziale, promuove, incentiva e sostiene progetti, iniziative e sperimentazioni degli Enti locali relativamente ai servizi socio-educativi per la prima infanzia tesi a:
a) potenziare l'attuale rete degli asili nido comunali pubblici in base al fabbisogno e con priorità per le aree carenti, anche attraverso convenzioni con cooperative o con altri enti privati che gestiscono strutture proprie o dell'Ente locale, assicurando servizi secondo standard qualitativi e organizzativi definiti dalla Regione;
b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
d)   ( ABROGATA )
e)   ( ABROGATA )
f)   ( ABROGATA )
2 bis. La Regione, nell'ambito delle azioni di sostegno allo sviluppo economico e sociale e alla famiglia, sostiene il potenziamento della rete degli asili nido esistenti anche attraverso l'istituzione, per iniziativa di enti pubblici, di consorzi industriali, di soggetti privati singoli o associati, di servizi educativi per bambini da 3 mesi a 3 anni in prossimità o nell'ambito dell'ambiente di lavoro dei genitori.
3. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 4/1999
2Comma 6 abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 4/1999
3Comma 7 abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 4/1999
4Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 11, L. R. 2/2000
5Articolo sostituito da art. 7, comma 14, L. R. 13/2000
6Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 59, L. R. 1/2003
7Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005 . Si veda peraltro la disciplina transitoria di cui al comma 2 del medesimo articolo.
8L'articolo rivive ad opera dell' art. 21, comma 13, L. R. 19/2006 , a seguito della modifica apportata all'art. 31, c. 1, lett. c), L.R. 20/2005.
9Comma 1 abrogato da art. 21, comma 13, L. R. 19/2006 , a seguito della modifica apportata all'art. 31, c. 1, lett. c), L.R. 20/2005.
10Parole soppresse al comma 2 da art. 21, comma 13, L. R. 19/2006 , a seguito della modifica apportata all'art. 31, c. 1, lett. c), L.R. 20/2005.
11Comma 3 abrogato da art. 21, comma 13, L. R. 19/2006 , a seguito della modifica apportata all'art. 31, c. 1, lett. c), L.R. 20/2005.
12Comma 4 abrogato da art. 21, comma 13, L. R. 19/2006 , a seguito della modifica apportata all'art. 31, c. 1, lett. c), L.R. 20/2005.
13Comma 5 abrogato da art. 21, comma 13, L. R. 19/2006 , a seguito della modifica apportata all'art. 31, c. 1, lett. c), L.R. 20/2005.