LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 giugno 1993, n. 49

Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/07/1993
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 10
 
1. L' integrazione prevista all' articolo 9 riguarda i seguenti interventi, da effettuarsi nel periodo della gravidanza:
a) la consulenza genetica preconcezionale e la diagnosi prenatale, al fine di individuare, per prevenirle, le embriopatie e le fetopatie da infezioni materne nonché le cause genetiche di malattie e malformazioni della madre e del bambino, con particolare attenzione per soggetti, categorie o coppie a rischio;
b) l' adeguata informazione alla donna ed alla famiglia sui servizi, sulle norme di igiene della gravidanza, sulle procedure in caso di parto fisiologico o complicato, sull' assistenza alla madre nel puerperio e sull' assistenza al bambino;
c) l' istituzione di corsi di preparazione psico- profilattica alla nascita;
d) la tutela delle gestanti sul luogo del lavoro, soprattutto nei riguardi dell' esposizione a sostanze tossiche, a radiazioni ionizzanti, a variazioni di pressione o di altri elementi a rischio;
e) l' assistenza, a scadenze programmate, durante la gravidanza per individuare precocemente i casi ad alto rischio e l' assistenza domiciliare alle puerpere, con priorità per i parti a rischio;
f) la predisposizione di una scheda della gravidanza che fornisca informazioni sulle principali norme igieniche, sul calendario delle visite e degli accertamenti, e che riassuma le notizie fondamentali circa il decorso della gravidanza stessa. La scheda, redatta secondo un modello unitario ed in forma atta alla elaborazione meccanografica, è messa a disposizione della donna e degli operatori che la assistono durante e dopo il parto;
g) la predisposizione di progetti sperimentali che consentano l' unitarietà dell' evento travaglio-nascita, il sostegno psico-affettivo di un familiare, l' accudimento del bambino presso la madre, la continuità dell' assistenza mediante adeguamenti strutturali ed organizzativi dei reparti di ostetricia e di ginecologia e patologia neonatale e dei punti di nascita presenti nelle strutture ospedaliere e l' idoneo utilizzo delle << equipe >> del personale di assistenza;
h) l' effettuazione programmata di visite neonatali per la diagnosi di malattie endocrine-metaboliche, per la rilevazione di malformazioni congenite e per la profilassi di infezioni ed individuazione della sieropositività.
2. Il programma di interventi di cui al comma 1 definisce altresì le modalità organizzative di prestazione degli interventi, da realizzare da parte delle Unità sanitarie locali, dei singoli ospedali, del Policlinico a gestione diretta di Udine, dell' Istituto di medicina del lavoro e degli istituti a carattere scientifico Centro di riferimento oncologico di Aviano e Burlo Garofolo di Trieste, secondo criteri di massima diffusione territoriale e di coordinamento tra i vari servizi interessati.