LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 98
 Centro di servizi e di documentazione
per la cooperazione economica internazionale
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la trasformazione del Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale di Gorizia, costituito ai sensi dell' articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e dell' articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34, in società per azioni.
2. Per le finalità previste dal comma 1 l'Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a promuovere e realizzare la trasformazione del Centro in via convenzionale, con i soggetti partecipanti e nel rispetto dei limiti e dei criteri posti dal predetto articolo 2 della legge n. 19/1991.
3. Per le finalità del presente articolo sono confermate le autorizzazioni di spesa relative alla partecipazione dell' Amministrazione regionale al Centro disposte in relazione al dettato dell'articolo 2 della legge regionale n. 34/1991 a carico del capitolo 1568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 15, L. R. 13/2000