LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 10
 Integrazione all' articolo 9
della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2
1. Ad integrazione di quanto disposto dall' articolo 9 della legge regionale, n. 2/1993, l' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, variazioni agli stanziamenti dei capitoli 1752 e 1753 dello stato di previsione dell' entrata e, rispettivamente, 9002 e 9003 dello stato di previsione della spesa.