LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 11
 Modifiche ed integrazioni agli articoli 11, 12 e 13
della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2
1.
All' articolo 11 della legge regionale n. 2/1993, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. Ai sensi dell' articolo 7, n. 2 dello Statuto speciale di autonomia e dell'articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la stipula di ulteriori mutui, sino alla concorrenza di lire 547,21 miliardi, in ragione di lire 204,71 miliardi per l'anno 1993, lire 159 miliardi per l' anno 1994 e lire 183,5 miliardi per l' anno 1995. >>

2. All' articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 2/1993, la locuzione << lire 503,96 miliardi >> è sostituita dalla locuzione << lire 530,21 miliardi >>.
3.
Il comma 2 dell' articolo 12 della legge regionale n. 2/1993, è sostituito dal seguente:
<< 2. La stipula del contratto definitivo di mutuo, che resta subordinata alle effettive esigenze di cassa dell' Amministrazione regionale, può essere conclusa anche nel corso dell' esercizio finanziario 1993 e deve comunque essere conclusa entro il 31 dicembre 1994 sulla base degli impegni risultanti alla chiusura dell' esercizio finanziario 1993. >>.

4.
Il comma 2 dell' articolo 13 della legge regionale n. 2/1993, è sostituito dal seguente:
<< 2. La stipula del contratto definitivo di mutuo, che resta subordinata alle effettive esigenze di cassa dell' Amministrazione regionale, può essere conclusa anche nel corso dell' esercizio finanziario 1993 e deve comunque essere conclusa entro il 31 dicembre 1994 sulla base degli impegni risultanti alla chiusura dell' esercizio finanziario 1993. >>.

5. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 2/1993, l'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1993, n. 32, a stipulare nell'anno 1993 un mutuo dell' ammontare massimo di lire 20.000 milioni per la copertura dell' onere relativo al ripiano, nei limiti previsti dall'articolo 46, dei disavanzi d' esercizio, relativi all' anno 1992, delle Aziende di trasporto pubblico locale.