Art. 63
1. In via transitoria è consentito derogare a quanto previsto dal precedente articolo 33 per gli interventi di edilizia convenzionata, relativamente alle domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In via transitoria è altresì consentito concedere i contributi o le anticipazioni alle cooperative edilizie che, prima dell' entrata in vigore della presente legge, abbiano sanato eventuali irregolarità concernenti i requisiti degli amministratori.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 64
1. Coloro ai quali è stata archiviata la domanda di contributo per interventi di edilizia agevolata per errata indicazione dei dati richiesti dall'Amministrazione regionale, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1625 del 6 aprile 1990, ai fini della formulazione delle graduatorie per l' accesso ai benefici, ovvero per intervenuta scadenza del termine perentorio posto ai sensi del
comma 1 dell'articolo 92 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 a seguito della mancata assegnazione in proprietà, da parte del Comune, di lotti soggetti alle procedure di piani particolareggiati o di ambiti unitari di ricostruzione di cui alla
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, possono presentare una nuova domanda di contributo, in deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell'
articolo 92 della legge regionale n. 75/82, come sostituito dal precedente articolo 33, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 65
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione salvo quanto disposto dai commi successivi.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 17, 24, 29, commi 2 e 3, trovano applicazione per le domande presentate dopo l' entrata in vigore della presente legge.
3. È tuttavia data facoltà anche agli operatori che abbiano presentato domanda di contributo prima dell' entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia divenuto esecutivo il provvedimento di liquidazione definitiva del contributo, di richiedere l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 9, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sua entrata in vigore.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 15, 23, 36, 37, 38 e 55 della presente legge trovano applicazione per gli interventi la cui domanda di contributo venga ammessa dopo l' entrata in vigore della legge stessa, salvo quanto disposto dall' articolo 23, commi 4 e 5, della
legge regionale n. 75 del 1982, come sostituito dall' articolo 8 della presente legge, che si applica anche nei confronti delle cooperative già ammesse a finanziamento.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.