LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 45

Ulteriori norme modificative ed integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica; norme in materia di appalti pubblici e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, concernente l' ordinamento e l' organizzazione degli uffici regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

TITOLO I
 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA
LEGGE REGIONALE 1.9.1982, N. 75
Art. 1
 
1.
L'articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
 Obiettivi dell'azione regionale nel settore dell' edilizia
residenziale pubblica
1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove l' acquisizione della prima casa in proprietà e sostiene lo sviluppo dell' edilizia abitativa mediante interventi di edilizia sovvenzionata, convenzionata ed agevolata diretti al recupero, alla costruzione ed all'acquisto di abitazioni.
2. L' azione della Regione deve considerare in forma prioritaria le esigenze del recupero del patrimonio edilizio esistente e della sua riqualificazione urbana.
3. Nell'ambito dell'azione di cui al comma 2, la Regione riserva pure particolare attenzione alle esigenze di recupero dei borghi friulani, montani e carsici. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 2
 
1.
L'articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è sostituito dal seguente:
<< Art. 2
 Risorse finanziarie
1. L' azione della Regione deve essere improntata a criteri di coordinamento di tutte le risorse finanziarie destinate all' edilizia di provenienza statale, regionale e comunitaria, ivi comprese quelle di istituti assicurativi e di enti previdenziali. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 3
 
1.
L'articolo 5 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è sostituito dal seguente:
<< Art. 5
 Pianificazione delle risorse
1. La pianificazione delle risorse destinate all' edilizia residenziale pubblica viene effettuata sulla base delle disposizioni di cui alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni.
2. La scelta degli operatori e la localizzazione degli interventi viene effettuata dalla Giunta regionale - in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 28 agosto 1992, n. 29 - sulla base di criteri oggettivi.
3. Ai fini di cui al comma 2 la Regione considera con particolare attenzione gli strumenti dei programmi integrati di intervento e dei bandi. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 4
 
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 5
 
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 7
 
1. All'articolo 22, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono aggiunte le seguenti parole: << categoria 2a per un importo non inferiore al massimale di spesa ammissibile a contributo. >>.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 8
 
1.
L'articolo 23 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è sostituito dal seguente:
<< Art. 23
 Requisiti delle cooperative edilizie
1. Possono essere ammesse a finanziamento per interventi di edilizia convenzionata le cooperative edilizie che siano iscritte al Registro regionale delle cooperative e risultino in regola con le disposizioni relative alla revisione previste dalla Parte II, Capo III della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli amministratori delle cooperative edilizie devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere soci prenotatari degli alloggi oggetto del finanziamento ovvero soci assegnatari di alloggi precedentemente realizzati dalla stessa cooperativa. È tuttavia consentito, per non più di due amministratori, non essere prenotatari od assegnatari;
b) non essere amministratori o soci di altre cooperative edilizie;
c) non essere proprietari di alloggi adeguati alle necessità del proprio nucleo familiare, al di fuori di quello eventualmente assegnato dalla cooperativa stessa.

3. Per le medesime finalità, il Presidente del collegio sindacale deve risultare iscritto all' Albo regionale dei revisori di società cooperative. Ove la cooperativa sia iscritta ad una delle associazioni di rappresentanza, il Presidente stesso deve essere scelto dalla cooperativa tra una terna segnalata dall' Associazione di appartenenza.
4. Sono considerate cooperative edilizie a proprietà indivisa quelle il cui statuto prevede per tutta la durata del rapporto contributivo il divieto di cessione in proprietà degli alloggi ai soci o a terzi.
5. Sono considerate cooperative a proprietà individuale quelle che hanno quale scopo sociale l' assegnazione in proprietà della prima casa. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 9
 
1.
L'articolo 24 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è sostituito dal seguente:
<< Art. 24
 Requisiti dei privati operatori e beneficiari
1. Per gli interventi di edilizia residenziale pubblica i privati che richiedono contributi di edilizia agevolata, i soci assegnatari di cooperative edilizie, gli acquirenti dalle imprese e dagli Istituti autonomi per le case popolari, gli aspiranti inquilini degli Istituti autonomi per le case popolari, dei Comuni e delle imprese devono possedere i seguenti requisiti:
a) avere la cittadinanza di uno stato membro della Comunità Economica Europea ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari, possedere il permesso di soggiorno previsto dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in corso di validità nonché prestare attività lavorativa nel territorio regionale;
b) essere residenti, ovvero prestare attività lavorativa in regione, ovvero essere emigranti, ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari, essere residenti in regione da almeno 5 anni. Sono parificati ai residenti nel comune di nascita coloro che sono nati in regione ed intendono ristabilire la loro residenza in regione;
c) non essere proprietari, o nudi proprietari, di altra abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle necessità del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l' alloggio composto da un numero di vani catastali pari a quello dei componenti il nucleo familiare, maggiorati di 2, con un minimo di 4 vani. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. Viene inoltre considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco per motivazioni di natura statica o igienico-sanitaria, ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando il richiedente il contributo o altra persona con lui convivente sia portatore di un handicap motorio;
d) non aver altra volta beneficiato di contributi di edilizia convenzionata od agevolata, ivi compresa la cessione di alloggio di edilizia sovvenzionata;
e) fruire di un reddito annuo complessivo imponibile agli effetti dell' IRPEF, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, inferiore a lire 20.000.000 e, per gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, inferiore a lire 40.000.000.

2. Non possono concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata coloro i quali, alla data di pubblicazione del bando, siano già inquilini di un alloggio di edilizia sovvenzionata.
3. Per gli emigranti che siano lavoratori dipendenti, si prescinde dal requisito del reddito, se prodotto all'estero.
4. Per i richiedenti che recuperano, in regime di edilizia agevolata, od acquistano, in regime di edilizia convenzionata, un alloggio oggetto di intervento di recupero negli ambiti soggetti a piani di recupero, si prescinde dal requisito di cui alla lettera e) del comma 1.
5. Il reddito cui fare riferimento è quello derivante dalla somma dei redditi imponibili dichiarati dai componenti il nucleo familiare quale risultano dall' ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della deliberazione della Giunta regionale di ammissione a contributo, ovvero prima del bando di concorso per interventi di edilizia sovvenzionata nonché per interventi di edilizia convenzionata a cura degli Istituti autonomi per le case popolari e delle imprese.
6. Per ogni componente il nucleo familiare che non produce alcun reddito, è prevista una riduzione del reddito complessivo imponibile del nucleo familiare pari a lire 3.000.000; nel caso di redditi misti, la riduzione opera sul reddito imponibile derivante da lavoro dipendente.
7. I redditi imponibili derivanti da lavoro dipendente, dopo la riduzione di cui al comma 6, sono calcolati nella misura del 60%.
8. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 viene riferito al Comune o ad uno dei Comuni compresi nell' ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.
9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata è data facoltà agli emigranti di concorrere in un solo comune.
10. Agli effetti della presente legge si considerano emigranti coloro che prima dell' espatrio risiedevano in regione, hanno compiuto oltre due anni di permanenza all' estero e sono rimpatriati da non più di un anno. Sono altresì equiparati agli emigranti i figli maggiorenni degli stessi, anche se nati all' estero, che sono rimpatriati da non più di un anno.
11. Agli effetti del requisito di cui alla lettera d) del comma 1, può beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica anche chi, avendo ottenuto l' erogazione anche parziale di un contributo, vi rinunzia ovvero decade e restituisce quanto già percepito. La relativa domanda di contributo può essere presentata dopo il provvedimento di revoca dell' originario contributo e la sua completa restituzione.
12. Possono presentare domanda per beneficiare di interventi di edilizia residenziale pubblica solo persone maggiorenni.
13. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono richiesti in capo al solo richiedente; i requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del medesimo comma 1 devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall' articolo 25. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 10
 
1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come sostituito dall' articolo 10 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, ai fini di cui all' articolo 56, primo, terzo e quarto comma, all' articolo 57, terzo comma, lettera a), all'articolo 61, primo comma, lettera d), all'articolo 67, primo comma e all' articolo 71, terzo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, si considera l' intero nucleo familiare quale risulta dalla certificazione anagrafica relativa allo stato di famiglia del richiedente rilasciata dal Comune di residenza.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 11
 
1.
Dopo l'articolo 25 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è inserito il seguente articolo:
<< Art. 25 bis
 Tempo di accertamento e riferimento dei requisiti
1. Salvo diverse disposizioni contenute nelle singole leggi di finanziamento, i requisiti di cui al presente Capo vengono accertati:
a) per gli interventi di edilizia agevolata a cura dei privati, all' atto in cui viene emesso il provvedimento di concessione del contributo regionale e con riferimento, salvo che per il reddito, alla data della domanda;
b) per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle cooperative, all' atto di erogazione del contributo e con riferimento, salvo che per il reddito, alla data della domanda;
c) per gli interventi di edilizia convenzionata a cura degli Istituti autonomi per le case popolari e delle imprese, all' atto della liquidazione finale o di frazionamento del contributo, con riferimento alla data di pubblicazione del bando di prenotazione;
d) per gli interventi di edilizia sovvenzionata, alla data di pubblicazione del bando. >>.


Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 14
 
1. All'articolo 31, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall' articolo 12 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, sono aggiunte le seguenti parole << salvo quanto previsto per la concessione di mutui agevolati concessi dagli Istituti di credito in attuazione di specifiche convenzioni con l' Amministrazione regionale >>.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 15
 
1.
L' articolo 33 bis della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come inserito dall' articolo 13 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è sostituito dal seguente:
<< Art. 33 bis
 Esame tecnico sui progetti di edilizia
convenzionata ed agevolata
1. È rimesso alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici il compito di esprimere parere sui progetti di edilizia convenzionata, sulle relative varianti, nonché sugli elaborati tecnici che sono previsti dalla normativa tecnica di cui all' articolo 8, primo comma, lettera d).
2. Il parere per i progetti di edilizia convenzionata è vincolante ai fini della convenzione di cui al successivo articolo 86.
3. L' esame dei progetti relativi ad interventi di edilizia agevolata viene effettuato dalle Direzioni provinciali in sede di istruttoria dei provvedimenti di concessione del contributo, salvo quanto previsto per la concessione di mutui agevolati concessi dagli Istituti di credito in attuazione di specifiche convenzioni con l' Amministrazione regionale.
4. Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle imprese il Direttore dei lavori viene nominato dall' operatore su designazione del Sindaco del Comune. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 16
 
1.
L'articolo 35 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< Art. 35
 Collaudo degli interventi di edilizia
sovvenzionata e riserve
1. Gli interventi di edilizia sovvenzionata sono sottoposti a collaudo secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di lavori pubblici.
2. È riservata in via esclusiva all' Ente operatore, previo parere dell' organo tecnico regionale competente, la decisione sulle domande e riserve dell' appaltatore, sulle transazioni e sulla non applicazione di penalità contrattuali. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 17
 
1.
All' articolo 36 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura di cooperative edilizie resta ferma l'applicazione dell' articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni.
Le imprese ammesse a contributi di edilizia convenzionata sono tenute ad eseguire in proprio i lavori compresi nella convenzione, salvo quanto previsto dal comma successivo.
È tuttavia consentito all' impresa convenzionata di avvalersi di altre imprese, iscritte all' Albo nazionale dei costruttori secondo la legislazione vigente, purché l' impresa convenzionata stessa esegua lavori pari almeno al 30% del prezzo complessivo degli alloggi previsti in convenzione.
L' inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti quarto, quinto e sesto comma comporta la decadenza dal contributo concesso. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 18
 
1. Al comma 10 dell' articolo 39 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come sostituito dall' articolo 15 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, dopo le parole << o separazione legale >> vengono inserite le parole << ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio. >>.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 19
 
1. All'articolo 41, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, vengono aggiunte le seguenti parole: << ferme restando le competenze della Direzione regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato in materia di vigilanza sulle cooperative >>.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 20
 
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 21
 
1.
Il quinto comma dell' articolo 43 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall' articolo 18 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è sostituito dal seguente:
<< Qualora, dopo il provvedimento di concessione del contributo, detta riserva venga esaurita, per l'assegnazione delle abitazioni disponibili si procede, in base allo statuto della cooperativa, tra coloro che erano soci della cooperativa al momento della domanda del contributo, ovvero, in assenza, tra quanti - previa pubblicazione da parte della cooperativa di apposito bando all' albo del Comune sede dell' intervento - accettano di divenire soci della cooperativa medesima. >>.

2.
All'articolo 43 della legge regionale n. 75/1982 sono aggiunti i seguenti commi:
<< Non è consentito essere soci prenotatari o di riserva in più cooperative o per più interventi realizzati dalla stessa cooperativa.
Non è consentito presentare più di una domanda di edilizia agevolata. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 22
 
1.
L'articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< Art. 44
 Programmi integrati di intervento
1. Al fine di promuovere la riqualificazione del tessuto urbano, edilizio ed ambientale, i Comuni e gli operatori di cui agli articoli 18, 19 e 20 possono presentare alla Regione, per il relativo finanziamento, programmi integrati di intervento.
2. Il programma integrato di intervento è caratterizzato dalla presenza dei seguenti elementi:
a) pluralità di destinazioni d' uso;
b) diverse tipologie o modalità d' intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione primaria e le infrastrutture;
c) incidenza significativa sulla riorganizzazione del tessuto urbano.

3. Il programma integrato di intervento deve prevedere il concorso pubblico e privato di più operatori e risorse finanziarie.
4. Il programma integrato di intervento consta di:
a) la proposta di programma diretta alla Regione;
b) la relazione tecnica ed urbanistica esplicativa del programma con allegato tipo planovolumetrico in scala 1:500;
c) lo schema di convenzione di programma disciplinante i rapporti attuativi tra i soggetti promotori del programma ed il Comune, nonché tra i soggetti attuatori tra loro, ivi comprese le garanzie di carattere finanziario, i tempi di realizzazione del programma stesso e la previsione delle sanzioni da applicare in caso di inottemperanza a quanto convenuto da parte dei soggetti intervenuti;
d) la documentazione attestante la proprietà o la disponibilità delle aree o degli edifici interessati dal programma;
e) documentazione catastale o tavolare, nonché eventuale altra documentazione grafica o fotografica ritenuta opportuna dal soggetto presentatore;
f) il programma finanziario a dimostrazione della fattibilità del programma integrato.

5. Per l' attuazione di tali programmi integrati, la Regione può assicurare la copertura contributiva in forma organica e completa attraverso i vari canali contributivi con i quali è autorizzata ad intervenire in favore dei diversi operatori.
6. Per le finalità di cui ai commi precedenti viene stipulata apposita convenzione di programma come indicato al comma 4, lettera c), tra il Comune sede dell'intervento, gli operatori e la Regione che preveda, inoltre, tempi e modalità di attuazione del programma e del relativo onere finanziario pubblico e privato.
7. Il programma integrato d' intervento si attua in conformità alla strumentazione pianificatoria urbanistica generale ed attuativa comunale vigente.
8. Hanno priorità nell'accesso ai benefici i programmi integrati di intervento che presentano il grado più elevato di cantierabilità delle singole iniziative edilizie. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 23
 
1.
Il secondo comma dell' articolo 45 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:
<< Il bando deve essere pubblicato dopo l' emissione del provvedimento di concessione del contributo; la pubblicazione deve avere durata non inferiore a 30 giorni e della stessa deve essere data notizia a mezzo della stampa quotidiana locale. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 24
 
1. Al primo comma, punto 2), dell' articolo 51 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall' articolo 21 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, la lettera c) è sostituita dalla seguente: << c) in un alloggio che debba essere abbandonato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto: punti da 0,5 a 6, in relazione alla fase del procedimento dello sfratto esecutivo; >>.
2.
All' articolo 51 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall' articolo 21 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, dopo il secondo comma è inserito il seguente comma:
<< Fino a 1,50 punti possono essere attribuiti dalla Commissione per situazioni non rientranti nelle fattispecie considerate dai commi precedenti, ma rilevanti sotto il profilo della dimostrazione di un particolare disagio sociale in relazione alle esigenze abitative. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 25
 
1. Al secondo comma dell' articolo 58 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, dopo le parole << o nella locazione >> sono inserite le parole << ovvero nella domanda di cessione in proprietà >>.
2.
Il quinto comma dell' articolo 58 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, viene sostituito dal seguente:
<< Nel caso di ospitalità con carattere definitivo è consentito il subentro nel rapporto di locazione, in mancanza dei soggetti di cui al primo comma o di loro rinuncia, e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal secondo comma. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 26
 
1. La lettera a) del primo comma dell'articolo 61 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come sostituita dall' articolo 25 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è sostituita dalla seguente: << a) sia divenuto titolare, egli stesso o un componente del nucleo familiare, del diritto di proprietà o di usufrutto, su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; ove la proprietà o l' usufrutto vengano acquisiti in capo ad un convivente non ricompreso nel nucleo familiare come definito dal comma 1 del precedente articolo 25, viene disposta la revoca dell'assegnazione nel caso in cui il convivente medesimo non alieni il diritto di proprietà o di usufrutto entro un anno dall' acquisizione, ovvero non trasferisca la propria residenza dall' alloggio di edilizia sovvenzionata; >>.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 27
 
1. All' articolo 64 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, dopo le parole << degli articoli >> è soppresso il numero << 59, >>.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 28
 
1.
All' articolo 69 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è aggiunto il seguente comma:
<< Lo IACP, accertata la sussistenza delle condizioni per l' alienazione, accoglie la domanda dandone notizia agli interessati entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della stessa. >>.

2. Per le domande di cessione presentate da oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non ancora accolte, l'accoglimento e la comunicazione di cui al quarto comma dell'articolo 69 della legge regionale n. 75 del 1982, come aggiunto dal precedente comma 1, deve essere data agli interessati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 29
 
1.
Dopo il terzo comma dell' articolo 70 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall' articolo 30 della legge regionale 26 aprile 1986, n. 18, sono inseriti i seguenti commi:
<< La stipula del contratto deve intervenire entro 6 mesi dalla deliberazione di cui al primo comma.
Il Consiglio di Amministrazione dello IACP è tenuto a presentare all'organo vigilante, contestualmente al bilancio consuntivo, una apposita relazione che evidenzi i casi di mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, le motivazioni dello stesso e le eventuali responsabilità e le azioni svolte per dare corretta attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo. >>.

2. Al quarto comma dell' articolo 70 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall' articolo 30 della legge regionale 26 aprile 1986, n. 18, le parole << in sede di stipula del contratto >> sono sostituite dalle parole << nella determinazione del prezzo >>.
3.
Il settimo comma dell' articolo 70 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall' articolo 30 della legge regionale 26 aprile 1986, n. 18, viene sostituito dal seguente:
<< Sulle rate da corrispondere per il pagamento residuo è dovuto un interesse, calcolato su base annua, pari all'8%. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 30
 
1.
All' articolo 75 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
<< È consentito ai Comuni di derogare ai limiti del 20% e del 40% fissati dall'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 31
 
1. Al primo comma dell'articolo 83 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come sostituito dall' articolo 30 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, le parole << dell' anno successivo >> sono sostituite dalle parole << del secondo anno successivo >>.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 32
 
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 33
 
1.
Il quinto comma dell' articolo 92 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall' articolo 36 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è sostituito dal seguente:
<< Per gli interventi di edilizia agevolata e convenzionata l' acquisto o l' inizio dei lavori devono aver luogo dopo la presentazione della relativa domanda di contributo e, per gli interventi di recupero in regime di edilizia agevolata, la proprietà dell' immobile da recuperare deve sussistere in capo al richiedente già all' atto della presentazione della domanda. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 34
 
1.
All' articolo 93 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall' articolo 37 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è aggiunto il seguente comma:
<< I contributi semestrali spettanti che, a causa dello scostamento temporale tra l' inizio dell' ammortamento del mutuo e l' assunzione dell' impegno di spesa da parte dell' Amministrazione regionale, non possono essere erogati alle scadenze delle rispettive rate del mutuo, sono disposti presso l' Istituto di credito mutuante, anche dopo l' estinzione del mutuo, a favore del beneficiario. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 35
 
1.
Dopo l'articolo 93 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è inserito il seguente articolo:
<< Art. 93 bis
 Contributi ridotti per l' edilizia agevolata
1. Ove dai contratti di mutuo presentati si rilevi che, in relazione al tasso d' interesse praticato, il costo per interessi complessivo - desunto dal piano di ammortamento del mutuo - risulti inferiore all' ammontare complessivo dei contributi da concedersi ai sensi dei precedenti articoli 88, 89 e 90, il contributo stesso viene determinato in misura pari all' onere dovuto per interessi. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 36
 
1.
L'articolo 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall' articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è sostituito dal seguente:
<< Art. 94
 Anticipazioni alternative
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli operatori di cui all' articolo 21, in alternativa ai contributi previsti dagli articoli 85, 88, 89 e 90, anticipazioni di importo pari a lire 42.500.000 annue per alloggio, per una durata di 2 anni, per una spesa ammissibile complessiva di lire 85.000.000 da restituire in 30 rate semestrali con decorrenza iniziale dall' 1 marzo successivo all' erogazione del saldo dell' anticipazione concessa.
2. La rata semestrale da restituire è pari, per la prima semestralità, ad un trentesimo delle anticipazioni complessivamente concesse e viene successivamente maggiorata, ogni semestre, di una quota pari al 3.5% del capitale precedentemente restituito. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 37
 
1. Al primo comma dell'articolo 95 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, le parole << riferito a tutte e quattro le annualità >> sono sostituite con le parole << riferito a tutte e due le annualità >>.
2. Al terzo comma del medesimo articolo 95, come integrato dall' articolo 39 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, le parole << l' erogazione della quarta anticipazione annuale >> sono sostituite con le parole << l' erogazione della seconda anticipazione a saldo >>.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 38
 
1. All' articolo 97 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, le parole << ogni 4 anni >> sono sostituite con le parole << ogni 2 anni >>.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 39
 
1.
All' articolo 102 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall' articolo 43 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
<< Gli alloggi realizzati con i finanziamenti di cui al presente Titolo rientrano nel novero degli alloggi di edilizia sovvenzionata e vengono assegnati in via definitiva con le modalità di cui al precedente Titolo IV, Capo II ove, per assenza di domande di cui al primo comma, siano rimasti sfitti per più di 6 mesi. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 40
 
1.
Dopo l'articolo 120 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è inserito il seguente articolo:
<< Art. 120 bis
 Pagamenti agli Istituti di credito
1. I contributi concessi a fronte di mutui contratti con gli Istituti di credito sono erogati, nel periodo di ammortamento del mutuo, direttamente all'Istituto di credito mutuante. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 41
 
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 42
 
1.
All' articolo 135 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:
<< La maggiorazione del 10% annuo a titolo di interessi, previsto dal secondo comma del presente articolo, non si applica alle cooperative finanziate prima dell' entrata in vigore della legge regionale 7 marzo 1983, n. 22, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.