LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 45

Ulteriori norme modificative ed integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica; norme in materia di appalti pubblici e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, concernente l' ordinamento e l' organizzazione degli uffici regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 8
 
1.
L'articolo 23 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è sostituito dal seguente:
<< Art. 23
 Requisiti delle cooperative edilizie
1. Possono essere ammesse a finanziamento per interventi di edilizia convenzionata le cooperative edilizie che siano iscritte al Registro regionale delle cooperative e risultino in regola con le disposizioni relative alla revisione previste dalla Parte II, Capo III della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli amministratori delle cooperative edilizie devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere soci prenotatari degli alloggi oggetto del finanziamento ovvero soci assegnatari di alloggi precedentemente realizzati dalla stessa cooperativa. È tuttavia consentito, per non più di due amministratori, non essere prenotatari od assegnatari;
b) non essere amministratori o soci di altre cooperative edilizie;
c) non essere proprietari di alloggi adeguati alle necessità del proprio nucleo familiare, al di fuori di quello eventualmente assegnato dalla cooperativa stessa.

3. Per le medesime finalità, il Presidente del collegio sindacale deve risultare iscritto all' Albo regionale dei revisori di società cooperative. Ove la cooperativa sia iscritta ad una delle associazioni di rappresentanza, il Presidente stesso deve essere scelto dalla cooperativa tra una terna segnalata dall' Associazione di appartenenza.
4. Sono considerate cooperative edilizie a proprietà indivisa quelle il cui statuto prevede per tutta la durata del rapporto contributivo il divieto di cessione in proprietà degli alloggi ai soci o a terzi.
5. Sono considerate cooperative a proprietà individuale quelle che hanno quale scopo sociale l' assegnazione in proprietà della prima casa. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.