Art. 65
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione salvo quanto disposto dai commi successivi.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 17, 24, 29, commi 2 e 3, trovano applicazione per le domande presentate dopo l' entrata in vigore della presente legge.
3. È tuttavia data facoltà anche agli operatori che abbiano presentato domanda di contributo prima dell' entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia divenuto esecutivo il provvedimento di liquidazione definitiva del contributo, di richiedere l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 9, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sua entrata in vigore.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 15, 23, 36, 37, 38 e 55 della presente legge trovano applicazione per gli interventi la cui domanda di contributo venga ammessa dopo l' entrata in vigore della legge stessa, salvo quanto disposto dall' articolo 23, commi 4 e 5, della
legge regionale n. 75 del 1982, come sostituito dall' articolo 8 della presente legge, che si applica anche nei confronti delle cooperative già ammesse a finanziamento.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.