LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 45

Ulteriori norme modificative ed integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica; norme in materia di appalti pubblici e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, concernente l' ordinamento e l' organizzazione degli uffici regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 64
 
1. Coloro ai quali è stata archiviata la domanda di contributo per interventi di edilizia agevolata per errata indicazione dei dati richiesti dall'Amministrazione regionale, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1625 del 6 aprile 1990, ai fini della formulazione delle graduatorie per l' accesso ai benefici, ovvero per intervenuta scadenza del termine perentorio posto ai sensi del comma 1 dell'articolo 92 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 a seguito della mancata assegnazione in proprietà, da parte del Comune, di lotti soggetti alle procedure di piani particolareggiati o di ambiti unitari di ricostruzione di cui alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, possono presentare una nuova domanda di contributo, in deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 92 della legge regionale n. 75/82, come sostituito dal precedente articolo 33, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.