LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 45

Ulteriori norme modificative ed integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica; norme in materia di appalti pubblici e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, concernente l' ordinamento e l' organizzazione degli uffici regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 61 ter
1. I soci delle cooperative edilizie, già assegnatarie con deliberazione della Giunta regionale di agevolazioni per la realizzazione di alloggi, ancorché successivamente revocate, poste in liquidazione coatta, amministrativa o dichiarate fallite entro il 31 dicembre 1993, in alternativa ai benefici di cui agli articoli 61 e 61 bis, possono presentare domanda, entro il 30 giugno 1994, per l'ottenimento dei contributi di edilizia agevolata, ai sensi degli articoli 88, 90 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificati dagli articoli 33 e 35 e rispettivamente sostituito dall'articolo 36.
2. Alle domande presentate ai sensi del comma 1 viene data priorità assoluta in sede di formulazione delle graduatorie di accesso ai benefici, ivi compresi quelli previsti dal Titolo IV nei confronti di tutte le domande presentate dopo il 31 dicembre 1992.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 199, comma 3, L. R. 5/1994
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.