Art. 61 bis
1. In alternativa ai contributi previsti dall'articolo 61, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soci delle Cooperative che risultano poste in liquidazione coatta amministrativa o dichiarate fallite non oltre la data del 31 dicembre 1993, anticipazioni di importo non superiore a lire 85 milioni per alloggio, da restituire in 15 anni al tasso del tre per cento, mediante rate semestrali costanti posticipate di ammortamento, con decorrenza iniziale dall' 1 marzo o dall' 1 settembre immediatamente successivi all'erogazione delle anticipazioni stesse.
2. Le anticipazioni sono finalizzate all'acquisizione in proprietà in via definitiva per assenza di impugnazioni, opposizioni od altri atti pregiudizievoli degli alloggi delle cooperative di cui al comma 1, realizzati o in corso di realizzazione.
3. L'ultimazione dei lavori, per gli alloggi in corso di realizzazione, deve intervenire entro tre anni dalla data di acquisizione della relativa proprietà da parte dei soci, a pena di decadenza dall'anticipazione e conseguente restituzione in unica soluzione della quota capitale residua maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale.
4. L'erogazione dell' anticipazione, che può intervenire anche prima dell'acquisizione della proprietà dell'immobile, è subordinata alla presentazione, in via esclusiva, di idonea garanzia fideiussoria bancaria per importo pari alla quota capitale da restituire, fino alla completa estinzione dell'anticipazione stessa, del verbale di accertamento dei requisiti soggettivi del socio richiedente da parte dell'apposita commissione di cui all'
articolo 29 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, nonché del certificato del casellario giudiziario generale e dei certificati dei carichi pendenti da cui risulti che i beneficiari non hanno carichi penali pendenti ovvero condanne per fatti connessi alla realizzazione dell'intervento oggetto dell'anticipazione.
5. I requisiti soggettivi dei soci richiedenti, ove non già accertati in precedenza, sono verificati con riferimento alla data del 17 giugno 1993.
7. All'importo delle anticipazioni di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni che prevedono incrementi dei massimali ammissibili a contributo di edilizia convenzionata ed agevolata.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 199, comma 2, L. R. 5/1994
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.