Art. 59
2. Gli Istituti autonomi per le case popolari, in sede di approvazione dei piani finanziari preventivi di cui all'
articolo 66 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 ed in relazione al biennio, stabiliscono la destinazione delle corrispondenti annualità del contributo per la realizzazione degli interventi di recupero del proprio patrimonio edilizio, compresi nel programma di cui al comma 1.
4. Gli Istituti autonomi per le case popolari, in sede di approvazione dei piani finanziari consuntivi, devono dare esplicitamente atto dell' intervenuta deliberazione di aggiudicazione dei lavori relativi all' utilizzo delle annualità del contributo di cui al comma 1 afferenti al biennio precedente.
5. Le annualità non utilizzate secondo quanto indicato dal comma 4, sono restituite all'Amministrazione regionale entro 60 giorni dall' approvazione assessorile del piano finanziario consuntivo.
6. In alternativa ai commi precedenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti autonomi per le case popolari, con unico provvedimento riferito a tutte le annualità i contributi pluriennali anche per sopperire all' onere dei mutui, sia in linea capitale che interessi e dei relativi prefinanziamenti, che gli stessi accendono per la realizzazione di interventi di recupero del proprio patrimonio edilizio.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 19, comma 1, L. R. 9/1999
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.