LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 45

Ulteriori norme modificative ed integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica; norme in materia di appalti pubblici e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, concernente l' ordinamento e l' organizzazione degli uffici regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 59
 
1. I contributi pluriennali di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, come integrato dall' articolo 87 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, e modificato dall' articolo 132 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, sono concessi agli Istituti autonomi per le case popolari con un unico provvedimento d' impegno delle quindici annualità e sulla base di semplice domanda corredata da un programma di massima di utilizzo del finanziamento complessivo.
2. Gli Istituti autonomi per le case popolari, in sede di approvazione dei piani finanziari preventivi di cui all' articolo 66 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 ed in relazione al biennio, stabiliscono la destinazione delle corrispondenti annualità del contributo per la realizzazione degli interventi di recupero del proprio patrimonio edilizio, compresi nel programma di cui al comma 1.
3. Nell' ambito del programma di utilizzo del finanziamento possono essere inseriti anche interventi già parzialmente finanziati con le quote dei canoni di cui all' articolo 65, primo comma, lettera c), della legge regionale 75/82 e da altri canali contributivi regionali e statali compatibili.
4. Gli Istituti autonomi per le case popolari, in sede di approvazione dei piani finanziari consuntivi, devono dare esplicitamente atto dell' intervenuta deliberazione di aggiudicazione dei lavori relativi all' utilizzo delle annualità del contributo di cui al comma 1 afferenti al biennio precedente.
5. Le annualità non utilizzate secondo quanto indicato dal comma 4, sono restituite all'Amministrazione regionale entro 60 giorni dall' approvazione assessorile del piano finanziario consuntivo.
6. In alternativa ai commi precedenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti autonomi per le case popolari, con unico provvedimento riferito a tutte le annualità i contributi pluriennali anche per sopperire all' onere dei mutui, sia in linea capitale che interessi e dei relativi prefinanziamenti, che gli stessi accendono per la realizzazione di interventi di recupero del proprio patrimonio edilizio.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 19, comma 1, L. R. 9/1999
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.