LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 45

Ulteriori norme modificative ed integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica; norme in materia di appalti pubblici e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, concernente l' ordinamento e l' organizzazione degli uffici regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 48
 Convenzione
1. Per l'utilizzo della provvista di cui all'articolo 47 l' Assessore regionale alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta di concerto con l' Assessore all' edilizia ed ai servizi tecnici, è autorizzato a stipulare con gli Istituti di Credito fondiario ed edilizio operanti in regione apposita convenzione, al fine di consentire la concessione di mutui ai privati per la realizzazione di interventi di edilizia agevolata.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono stabilire:
a) l' entità del capitale da destinare ai mutui agevolati, sia di provenienza regionale che bancaria, secondo quanto previsto dall' articolo 47;
b) l' indicazione degli Istituti di credito che concorrono alla formazione della provvista;
c) il tasso agevolato da applicare alle operazioni di mutuo e la durata dei mutui stessi;
d) le modalità di formulazione della graduatoria tra le domande presentate dai privati, in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per l' accesso ai benefici di edilizia agevolata, e i tempi per la concessione dei mutui.

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 99, L. R. 47/1993
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.