LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 45

Ulteriori norme modificative ed integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica; norme in materia di appalti pubblici e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, concernente l' ordinamento e l' organizzazione degli uffici regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 39
 
1.
All' articolo 102 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall' articolo 43 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
<< Gli alloggi realizzati con i finanziamenti di cui al presente Titolo rientrano nel novero degli alloggi di edilizia sovvenzionata e vengono assegnati in via definitiva con le modalità di cui al precedente Titolo IV, Capo II ove, per assenza di domande di cui al primo comma, siano rimasti sfitti per più di 6 mesi. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.