LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 45

Ulteriori norme modificative ed integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica; norme in materia di appalti pubblici e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, concernente l' ordinamento e l' organizzazione degli uffici regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 35
 
1.
Dopo l'articolo 93 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è inserito il seguente articolo:
<< Art. 93 bis
 Contributi ridotti per l' edilizia agevolata
1. Ove dai contratti di mutuo presentati si rilevi che, in relazione al tasso d' interesse praticato, il costo per interessi complessivo - desunto dal piano di ammortamento del mutuo - risulti inferiore all' ammontare complessivo dei contributi da concedersi ai sensi dei precedenti articoli 88, 89 e 90, il contributo stesso viene determinato in misura pari all' onere dovuto per interessi. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.