LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 45

Ulteriori norme modificative ed integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica; norme in materia di appalti pubblici e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, concernente l' ordinamento e l' organizzazione degli uffici regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 29
 
1.
Dopo il terzo comma dell' articolo 70 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall' articolo 30 della legge regionale 26 aprile 1986, n. 18, sono inseriti i seguenti commi:
<< La stipula del contratto deve intervenire entro 6 mesi dalla deliberazione di cui al primo comma.
Il Consiglio di Amministrazione dello IACP è tenuto a presentare all'organo vigilante, contestualmente al bilancio consuntivo, una apposita relazione che evidenzi i casi di mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, le motivazioni dello stesso e le eventuali responsabilità e le azioni svolte per dare corretta attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo. >>.

2. Al quarto comma dell' articolo 70 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall' articolo 30 della legge regionale 26 aprile 1986, n. 18, le parole << in sede di stipula del contratto >> sono sostituite dalle parole << nella determinazione del prezzo >>.
3.
Il settimo comma dell' articolo 70 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall' articolo 30 della legge regionale 26 aprile 1986, n. 18, viene sostituito dal seguente:
<< Sulle rate da corrispondere per il pagamento residuo è dovuto un interesse, calcolato su base annua, pari all'8%. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.