LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 45

Ulteriori norme modificative ed integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica; norme in materia di appalti pubblici e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, concernente l' ordinamento e l' organizzazione degli uffici regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 26
 
1. La lettera a) del primo comma dell'articolo 61 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come sostituita dall' articolo 25 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è sostituita dalla seguente: << a) sia divenuto titolare, egli stesso o un componente del nucleo familiare, del diritto di proprietà o di usufrutto, su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; ove la proprietà o l' usufrutto vengano acquisiti in capo ad un convivente non ricompreso nel nucleo familiare come definito dal comma 1 del precedente articolo 25, viene disposta la revoca dell'assegnazione nel caso in cui il convivente medesimo non alieni il diritto di proprietà o di usufrutto entro un anno dall' acquisizione, ovvero non trasferisca la propria residenza dall' alloggio di edilizia sovvenzionata; >>.
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.