LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 45

Ulteriori norme modificative ed integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica; norme in materia di appalti pubblici e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, concernente l' ordinamento e l' organizzazione degli uffici regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 24
 
1. Al primo comma, punto 2), dell' articolo 51 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall' articolo 21 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, la lettera c) è sostituita dalla seguente: << c) in un alloggio che debba essere abbandonato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto: punti da 0,5 a 6, in relazione alla fase del procedimento dello sfratto esecutivo; >>.
2.
All' articolo 51 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall' articolo 21 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, dopo il secondo comma è inserito il seguente comma:
<< Fino a 1,50 punti possono essere attribuiti dalla Commissione per situazioni non rientranti nelle fattispecie considerate dai commi precedenti, ma rilevanti sotto il profilo della dimostrazione di un particolare disagio sociale in relazione alle esigenze abitative. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.