LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 45

Ulteriori norme modificative ed integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica; norme in materia di appalti pubblici e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, concernente l' ordinamento e l' organizzazione degli uffici regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 17
 
1.
All' articolo 36 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura di cooperative edilizie resta ferma l'applicazione dell' articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni.
Le imprese ammesse a contributi di edilizia convenzionata sono tenute ad eseguire in proprio i lavori compresi nella convenzione, salvo quanto previsto dal comma successivo.
È tuttavia consentito all' impresa convenzionata di avvalersi di altre imprese, iscritte all' Albo nazionale dei costruttori secondo la legislazione vigente, purché l' impresa convenzionata stessa esegua lavori pari almeno al 30% del prezzo complessivo degli alloggi previsti in convenzione.
L' inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti quarto, quinto e sesto comma comporta la decadenza dal contributo concesso. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.