LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 45

Ulteriori norme modificative ed integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica; norme in materia di appalti pubblici e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, concernente l' ordinamento e l' organizzazione degli uffici regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

TITOLO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTI
DI LAVORI PUBBLICI
Art. 43
 
1. Per i lavori di competenza dell'Amministrazione regionale, degli enti da essa dipendenti, degli enti pubblici territoriali e loro consorzi, nonché delle Unità sanitarie locali, per le sole opere edili ed impiantistiche delle strutture ospedaliere del Friuli-Venezia Giulia, le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sulla disciplina della cessione dei crediti di impresa sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, purché liquidi ed esigibili.