LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 1993, n. 44

Destinazione dei beni immobili e mobili già di pertinenza del compendio minerario di Raibl siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1993
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 4
 Alienazione degli alloggi
1. Gli alloggi di cui all' articolo 2, dopo la realizzazione del programma di intervento di manutenzione straordinaria previsto dal comma 2 dell' articolo 6, possono essere ceduti in proprietà agli attuali assegnatari che ne facciano richiesta e che, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell' articolo 3, lettere a), b) e c), non siano proprietari, o nudi proprietari, di altro alloggio, sito nel comune di Tarvisio, adeguato alle necessità del proprio nucleo familiare, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 24 della legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel caso in cui il richiedente sia proprietario, o nudo proprietario, di altro alloggio adeguato in comune di Tarvisio, il medesimo deve essere alienato entro tre mesi dalla data di stipulazione del contratto di compravendita.
2 bis. 
( ABROGATO )
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 38/1996
2Comma 2 bis aggiunto da art. 21, comma 12, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
3Comma 2 bis abrogato da art. 6, comma 22, L. R. 3/2002