LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1993, n. 4

Disposizioni concernenti i Consorzi di sviluppo industriale e norme attuattive della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


Art. 1
 Autorizzazione alla prosecuzione
dell' attività dei Consorzi di sviluppo
industriale con la partecipazione di enti
locali
1. È autorizzata la prosecuzione dell'attività di sviluppo industriale in corso nelle forme consortili fra enti locali fino all'entrata in vigore della legge regionale di riforma in materia di disciplina dei consorzi di sviluppo industriale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.
2. Rimane confermata, nei suindicati limiti temporali, la competenza degli enti partecipanti ai Consorzi e dell' Amministrazione regionale al finanziamento degli interventi.
3. Gli attuali organi dei Consorzi di cui al comma 1 sono prorogati fino alla data indicata al medesimo comma.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 54/1993
2Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 18/1994
3Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 4/1996
4Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
5Comma 1 sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 26/1997