LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 giugno 1993, n. 39

Modificazioni ed integrazioni alla normativa regionale in materia di organizzazione e di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/06/1993
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 44
 
1. In relazione alla rideterminazione dell'organico del ruolo unico regionale operata ai sensi dell' articolo 1, i posti che, per effetto delle procedure di cui ai Capi II e III della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, e ai Capi I e V del Titolo II della legge regionale n. 17/1992, risultassero in soprannumero, con riferimento alla qualifica funzionale e al profilo professionale, sono riassorbiti, a partire dall' 1 gennaio 1994, con i posti che si renderanno di volta in volta disponibili.
2. Sono fatti salvi i ruoli ad esaurimento di cui all' articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, e all' articolo 23 della legge regionale n. 17/1992.