Art. 72
1. In relazione alle modifiche ed integrazioni apportate alla
legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, dalle disposizioni contenute nella presente legge, nonché in relazione alla previsione contenuta nell'
articolo 6 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44, i Comuni sono autorizzati a modificare i programmi degli interventi di cui all'
articolo 12 della legge regionale n. 30/1988, con le modalità ivi previste, nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.
3. I soggetti istanti ai sensi dell' articolo 66 della presente legge, sono inseriti nella graduatoria formata ai sensi dell'
articolo 6 della legge regionale n. 30/1988, e successive modifiche ed integrazioni, nella posizione derivante dall' applicazione del comma 8 del medesimo articolo 6.
4. I soggetti le cui domande siano state rese valide in forza delle disposizioni di cui agli articoli 60, 63, 67 e 70 della presente legge, sono collocati al termine della graduatoria formata in base ai criteri indicati dall'
articolo 6 della legge regionale n. 30/1988, e successive modifiche ed integrazioni, e graduati secondo l'ordine di posizione eventualmente acquisito nella predetta graduatoria.
5. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 4 non abbiano trovato collocazione in una precedente graduatoria, essi sono graduati dopo i soggetti indicati dal comma 4, applicando i medesimi criteri di cui all'
articolo 6 della legge regionale n. 30/1988, e successive modifiche ed integrazioni.
6. I soggetti istanti ai sensi dell' articolo 65 della presente legge sono collocati al termine di ogni altra categoria di soggetti richiamati dal presente articolo.
7. In caso di concorso di più soggetti nella stessa posizione di graduatoria, è preferito colui il quale ha presentato la domanda in data anteriore.