LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 1993, n. 37

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/06/1993
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 3
 
1. I benefici di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi ai soggetti indicati all'articolo 1 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, ancorché in favore di essi abbia trovato applicazione l' articolo 36 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, previo conguaglio degli importi erogati a consuntivo a titolo di contributo sulle spese sostenute per i lavori di riparazione.
2. A tal fine, i termini previsti dall'articolo 1 della legge regionale n. 50/1990 sono riaperti per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati per ragioni di cumulo, prima dell' entrata in vigore della presente legge, sulla base delle domande tempestivamente presentate nei termini indicati all' articolo 1 della legge regionale n. 50/1990, sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi richiamati al comma 1.